
Tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Candiana che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9
(*) e 10
(*) della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di
GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE o di
CORTE D’ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 12
(**), sono invitati ad iscriversi
entro il 31 luglio 2023 negli elenchi comunali.
Possono presentare la richiesta i cittadini italiani di età compresa tra 30 e 65 anni, che godono dei diritti civili e politici.
Per l’iscrizione nell’albo dei
Giudici popolari per la Corte d’Assise è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.
Per l’iscrizione nell’albo dei
Giudici popolari per la Corte d’Assise di Appello è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La richiesta viene presentata in formato scaricando e compilando
il modello ( vedi allegato), per poi essere presentato all'ente:
Al protocollo del Comune, oppure via e-mail:
protocollo@comune.candiana.pd.it
o per pec:
protocollo.comune.candiana.pd@pecveneto.it
VEDI : MANIFESTO ALLEGATO
DOMANDA ISCRIZIONE
_____________________________________________________________________________(*) L'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo; e) per i Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello: titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. (**) L'art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287 recita: sono esclusi dalle funzioni di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Allegati